ART 109 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza
(Articolo cosi costituito dall'art.8, L. 29 marzo 2001, n.135) Decreto 7 Gennaio 2013
I gestori delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n.217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
Entro le 24 ore successive all'arrivo (6 ore per pernottamento di un giorno), i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
L'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23 ha previsto la facoltà, per i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d'arte e le Unioni di Comuni, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno "a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo".
L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2012 000174/013 del 27 febbraio 2012, si applica dal 2 aprile 2012.
TARIFFA DI SOGGIORNO : 2.30€ . L'imposta si applica ad ogni alloggiamento (ossia per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, situate nel territorio del Comune di Torino, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie e coloro che assistono degenti ricoverati in strutture sanitarie in ragione di 2 accompagnatori per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente";
le scolaresche fino alle secondarie superiori, con i relativi docenti accompagnatori, e gli studenti universitari fuori sede;
i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
i dipendenti della struttura ricettiva presso la rispettiva struttura datoriale.
Tutte le esenzioni previste sono subordinate alla presentazione della dichiarazione (MODULO UNICO DI ESENZIONE) direttamente al gestore della struttura, che ne curerà la conservazione.
In particolare le attestazioni presentate dai clienti per ottenere l'esenzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura e conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.